In effetti basta consultare il decreto legislativo 297/1994, tuttora vigente, per scoprire che l'art.74 terzo comma, impone che
Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni
La norma non ammette alcuna deroga e non è difficile calcolare che la settimana corta consente di raggiungere circa 165 giorni, al massimo si riesce ad arrivare a 170 giornate di attività didattica. Non è possibile considerare nel calcolo anche le giornate senza lezione e la legge non consente di sostituire il calcolo della giornate con un equipollenza in ore. Perciò è chiaro che le scuole con orario su settimana corta si trovano in una situazione di illegalità, ma prima di invocare un cambio di legge per sanare la situazione sarebbe opportuno verificare se ci sono vere esigenze didattiche per farlo. L'esperienza sembra dimostrare il contrario.