Ora si sta arrivando alla criminalizzazione della povertà in quanto tale: rubare immondizie è reato.
A Rimini un povero che rovistava nei cassonetti è stato fotografato da una brava cittadina che ha provveduto ad allertare i vigili urbani, i quali, invece di spiegarle che non abbiamo ancora riaperto i campi di sterminio per far scomparire i disgraziati e che viviamo ancora in una repubblica che ci impone "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" (art. 2 della Costituzione) hanno chiesto lumi alla società privata che gestisce la raccolta dei rifiuti. Una solerte funzionaria della ditta privata ha impartito ai pubblici ufficiali riminesi (sic) le disposizioni da seguire: si tratta di "furto aggravato", così il poveraccio è stato identificato e denunciato.
Altre alla bizzarria di voler criminalizzare la fame, ci sarebbe anche l'aggravante dei beni esposti alla pubblica fede, come se i rifiuti gettati nei bidoni sarebbero l'equivalente delle cassette di mele o di arance che il fruttivendolo mette in mostra sul marciapiede.
Ed ecco che la grettezza di una donna si somma all'ignoranza dei vigili a cui si somma la stolta solerzia dei funzionari d'azienda e poi ci si aggiunge anche il bizantinismo degli legulei. Senza contare la cialtroneria di certi giornalisti che vanno a rinforzare le idiozie che invece dovrebbero ridicolizzare.
La giurisprudenza
Un articolo di Gianfranco Amendola (magistrato emerito) cita due sentenze della suprema Corte di Cassazione facendo notare che non esiste il reato di furto di immondizia. La prima sentenza (Cass. n. 14960 del 4 aprile 2018) si riferisce ad una ipotesi di sottrazione di confezioni da un cassonetto per la raccolta e il recupero di abiti usati. Quindi non si trattava di oggetti da smaltire, bensì di beni ceduti per beneficenza. La seconda (Cass. n. 29018 del 22 giugno 2018) riguardava una situazione in cui l'asportazione di materiali dal cassonetto della spazzatura aveva sporcato e danneggiato l'area circostante perciò fu confermata la multa per deturpamento di bene pubblico.
La prima sentenza è discutibile perché lo scopo di beneficenza si raggiunge anche nel caso in cui l'abito usato viene raccolto direttamente da un bisognoso. Tuttavia non possiamo non considerare che i cassonetti per la raccolta di abiti usati sono normalmente chiusi ed è impossibile asportare il contenuto senza forzare l'apertura.
Le norme civili
Chi ha studiato un po' di diritto non può non conoscere i modi di acquisto della proprietà, tra i quali l'art. 923 del Codice Civile cita anche il caso della "res delericta"
Una nota del sito La Legge per Tutti precisa che lo "scopo della norma è quello di consentire e legittimare l’impossessamento di cose abbandonate o disponibili in natura."Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione.Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.
Dunque l'appropriazione di oggetti abbandonati è prevista dalla legge come comportamento lecito ed anche valido ai fini dell'acquisto della proprietà.
Il sito citato esamina il caso distinguendo i beni abbandonati da quelli depositati all'interno del cassonetto dei rifiuti. Questi ultimi non sarebbero abbandonati bensì consegnati al Comune che provvederà allo smaltimento mediante le ditte appaltatrici. In base a questa distinzione gli anonimi autori dell'articolo ipotizzano l'esistenza del reato di furto perpetrato ai danni del Comune da parte di chi sottrae oggetti dai cassonetti.
Credo che l'argomentazione sia errata e fuorviante. Il cittadino che getta rifiuti nei cassonetti non effettua una vendita perché non c'è un prezzo corrispondente (anzi, al contrario, sarà il cittadino a dover pagare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti) e non si può ipotizzare neanche una donazione che richiederebbe forme particolari ogni qualvolta non sia una donazione d'uso. Anche la donazione sarebbe incompatibile con la riscosssione di contributi da parte del Comune. Quindi la differenza tra bene abbandonato in luoghi aperti e rifiuti inseriti nei cassonetti non ha alcuna conseguenza rispetto alla possibilità di appropriarsene per occupazione ai sensi dell'art. 923 c.c.
La privacy
Il rifiuto resta semplicemente un rifiuto, cioè res delericta. Le artificiose argomentazioni volte a criminalizzare la povertà non possono trovare alcun supporto nella legge, neanche ricorrendo alla presunta violazione della privacy, perché se è vero che i rifiuti possono contenere dati personali e che attraverso un recupero mirato è possibile acquisire informazioni riservate, questo comportamento è ravvisabile solo dove ci sia stata una condotta specifica ed idonea a raccogliere dati personali. Si tratta di un comportamento che non può essere confuso col semplice frugare tra i rifiuti o con l'appropriarsi di beni abbandonati da parte di un poveraccio, affamato o, come nel caso di Rimini, psicologicamente instabile. Restiamo umani e non dimentichiamoci che alla tutela della privacy deve provvedere innanzitutto il diretto interessato. Non possiamo trasformare la società in un sistema carcerario che obbliga i cittadini a girare con la benda sugli occhi per rispettare un generico principio della privacy.
La dubbia legittimità delle ordinanze comunali
Alcune amministrazioni comunali cercano di aggravare la condizione dei poveri prevedendo multe per chi rovista nei cassonetti. Si usa il pretesto della privacy o quella della salute per criminalizzare un comportamento che le norme civili non ritengono illecito e che in certi casi è risultato perfino provvidenziale (provate a pensare ai casi di animali vivi o di neonati finiti nei cassonetti).
A Genova le denunce per furto imposte dall'ordinanza contro la povertà non sono state accolte dai magistrati.
A Udine un poveraccio che s'era appropriato di due televisori abbandonati sulla strada (classico esempio di occupazione di res delericta) è stato condannato perchè in questo caso il giudice ha rinvenuto un valore economico dell'oggetto, dimenticandosi che nel nostro ordinamento il diritto penale è considerato extrema ractio, quindi non si possono criminalizzare comportamenti legittimati da altre norme, se non attraverso previsioni chiare e tassative della condotta punibile.
La Corte d'Appello di Trento ha annullato la condanna osservando giustamente che manca l'offensività del fatto. In tal modo ha ribadito che il furto di beni abbandonati non esiste, ma i giornalisti continuano a dare spazio e credibilità ai vigili che parlano di "attività illecita".
Anche il caso di Rimini è stato velocemente archiviato dalla magistratura, ma credo che non sarà sufficiente a ricondurci alla legalità e al buon senso. L'uomo denunciato a Rimini non è un ladro, è una persona disagiata che avrebbe bisogno di un aiuto psicologico per risolvere la mania dell'accumulo seriale.
Il furto di beni abbandonati non è un reato. Sarebbe più giusto discutere della legittimità delle varie ordinanze comunali. La persecuzione dei poveri è illecita e immorale. Però tutti quelli che faranno una ricerca su internet troveranno i vari fatti di cronaca con tanto di denuncia e condanna e perfino un sito specializzato in questioni giuridiche che afferma l'esistenza del reato. Mala tempora.
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PS - apparentemente non c'entra nulla ma vorrei far notare che mentre discutiamo di "furto di immondizia" e della eventuale pena da infliggere a chi s'è ridotto a tale livello di miseria, la nostra giustizia esclude il furto nel caso di sottrazione di gioielli all'interno di una casa. I magistrati di Bologna hanno archiviato la denuncia di due anziani coniugi che si sono visti sottrarre un valore di circa 60mila euro perché sarebbe una sottrazione di "tenue entità".